IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n.  349, recante Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed in
particolare   l'art.   5,  comma  2,  che  attribuisce  al  Ministero
dell'ambiente  la  competenza  ad  individuare  le zone di importanza
naturalistica  nazionale  ed  internazionale  su  cui potranno essere
costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro  delle  aree  protette,  ed  in  particolare  l'art.  1 che ne
definisce finalita' ed ambito di applicazione;
  Visto  l'art.  2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che
prevede  l'istituzione,  con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con la regione
interessata  e  previa  consultazione  dei  comuni  e  delle province
interessati, del Parco nazionale dell'Alta Murgia;
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  che,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo  1997,  n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni  in  materia  di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto  l'art.  77, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112
del  1998,  il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la
disciplina  generale  dei  parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle   marine,   nonche'   l'adozione   delle  relative  misure  di
salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
  Visto  l'art.  35  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come  modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che
ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e ne ha previsto il trasferimento delle risorse, delle funzioni e dei
compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente;
  Considerato   che   l'istruttoria   tecnica  svolta  dal  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  -  Direzione per la
protezione  della  natura  e  Segreteria tecnica per le aree naturali
protette,  ha  consentito di verificare la presenza sul territorio di
valori  naturalistici,  paesaggistici  e storico-culturali di rilievo
nazionale   ed   internazionale   meritevoli   di   gradi  di  tutela
differenziati;
  Visto che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono stati
consultati, le province e i comuni interessati, ai sensi dell'art. 2,
comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
  Visto  il  parere  favorevole  all'istituzione  del Parco nazionale
dell'Alta Murgia espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del
26 novembre 2003;
  Acquisita  l'intesa  con  la  regione  Puglia ai sensi dell'art. 2,
comma   23,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  espressa  con
deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 25 marzo 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito il Parco nazionale dell'Alta Murgia.
  2.  E'  istituito  l'Ente  parco  nazionale dell'Alta Murgia che ha
personalita'  di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  3.  All'Ente  parco  nazionale  dell'Alta  Murgia  si  applicano le
disposizioni  di  cui  alla  legge  20 marzo  1975,  n.  70, trovando
collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
  4.   Il   territorio   del  Parco  nazionale  dell'Alta  Murgia  e'
delimitato,  in  via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella
cartografia   ufficiale  in  scala  1:50.000,  allegata  al  presente
decreto,  del  quale  costituisce  parte  integrante, e depositata in
originale  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e, in copia conforme, presso la regione Puglia e presso la
sede dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.
  5.   Nel   territorio   del   parco,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente decreto e fino all'entrata in vigore del
piano  del  parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.
394,   e   successive  modificazioni,  si  applica,  fatte  salve  le
utilizzazioni   del   territorio   medesimo   e  dello  spazio  aereo
sovrastante  per  esigenze  di  carattere  militare,  direttamente la
disciplina  di  tutela riportata nell'allegato A al presente decreto,
del   quale   costituisce  parte  integrante.  Il  piano  del  parco,
nell'ambito  dei  compiti e fini assegnati dalla legge citata, terra'
conto di quanto stabilito nel presente decreto.
  6.  La  pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  insediamento  del consiglio
direttivo,  osservate  le  procedure di cui all'art. 6 e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.